- Il sistema della Protezione Civile è caratterizzato da una notevole complessità e da una non sempre chiara attribuzione delle competenze ai vari livelli istituzionali coinvolti.
Si afferma quindi il concetto di Protezione Civile come salvaguardia sociale e territoriale e, soprattutto, si prendono in considerazione non solo i danni ma anche il pericolo che essi si verifichino a seguito di un evento calamitoso; ne scaturisce la necessità di conferire pari dignità all’attività di prevenzione e pianificazione rispetto all’attività di gestione dell’emergenza. La volontà legislativa in tale senso risulta evidente dalla lettura dell’art.3, legge n. 225/92, in cui sono elencate e definite le attività di Protezione Civile: - previsione: identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio interessate da tali rischi;
- prevenzione: adozione di misure per evitare o ridurre al minimo la possibilità di danni a seguito di eventi calamitosi;
- soccorso: intervento diretto per garantire la prima assistenza alle popolazioni colpite;
- superamento dell’emergenza : attuazione, coordinata con le istituzioni competenti, degli interventi necessari ed indilazionabili per il ripristino della normalità.
Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione Civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari dandone immediata notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.
